5×1000
Nella tua dichiarazione dei redditi (Modello CUD, 730/1 e UNICO) firma e riporta il codice fiscale di LEN Service Onlus 02639460340 nel riquadro dedicato al “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 460 del 1997 e delle fondazioni nazionali di carattere culturale”
Condividerai così con noi il raggiungimento delle nostre finalità e la realizzazione dei nostri progetti.
La scelta del 5×1000 non è un obbligo, ma una facoltà che non determina effetti sul contribuente e non modifica l’imposta dovuta.
Erogazioni liberali
Per chi volesse fare un’erogazione liberale a LEN Service sono previste delle detrazioni fiscali sia che si tratti di soggetto privato, sia che si tratti di aziende.
Erogazioni liberali effettuate da persone fisiche
L’articolo 83 D.Lgs. 117/2017 prevede:
· al comma 1 che le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro (secondo modalità tracciabili) o in natura a favore di Ets non commerciali (per il 2018 solo nei confronti di Odv, Aps e Onlus) possano detrarre dalla propria Irpef un importo pari al 30% delle predette somme fino a un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a € 30.000 (detto importo viene elevato al 35% se a favore di Odv);
· al comma 2 che le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro (secondo modalità tracciabili) o in natura a favore di Ets non commerciali (per il 2018 solo nei confronti di Odv, Aps e Onlus) possano dedurre dal proprio reddito complessivo netto la somma erogata nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, potendo altresì, nel caso di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, computare l’eccedenza in deduzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.
Per le persone fisiche, quindi, in relazione alle erogazioni liberali effettuate nel 2018 nei confronti dei citati soggetti, si profilano due possibili trattamenti fiscali tra loro completamente alternativi: si tratterà pertanto di valutare, in funzione del reddito complessivo dichiarato dal soggetto, e dall’imposta netta che residua dopo aver fruito di altre detrazioni, se sia maggiormente conveniente beneficiare della detrazione prevista dal comma 1 (di ricorda, a tal proposito, che le detrazioni trovano un limite nell’ammontare dell’imposta dovuta) piuttosto che della deduzione di cui al comma 2 (situazione che, al contrario, ammette il riporto dell’eccedenza nei 4 periodi d’imposta successivi).
Erogazioni liberali effettuate da persone giuridiche
La deduzione contemplata dall’articolo 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017, in precedenza descritta, compete, con le medesime caratteristiche, anche in relazione alle erogazioni liberali effettuate da enti e società (la norma non fornisce alcuna specificazione e quindi si ritiene di ogni ordine e tipo).
Per detti soggetti, pertanto, si dovrà valutare solo un’unica agevolazione messa a disposizione dal legislatore.
Relativamente alle erogazioni liberali in natura l’articolo 83 prevede che, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e siano stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione
delle liberalità.
Ad oggi tale provvedimento non risulta ancora emanato.
Si tenga infine presente che il successivo comma 4 del citato articolo 83 prevede che i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi di tale articolo non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
Grazie a tutti coloro che vorranno sostenere la nostra Onlus!